Siamo lieti di annunciare l'avvio di una collaborazione tra DeaMoneta e lo Studio Legale Finocchiaro.
Dal 1987 la Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro, titolare dell'omonimo Studio Legale, si occupa di Diritto di Internet, coniugando l'attività di consulente legale e avvocato con la docenza universitaria presso l'Università di Bologna.
Testimonia l'impegno dello Studio Legale Finocchiaro di diffondere una cultura della conoscenza del Diritto di Internet aver creato il blog "Diritto & Internet".
La collaborazione con DeaMoneta nasce dall'esigenza di creare uno spazio di condivisione e di approfondimento delle tematiche giuridiche dei beni culturali, con particolare riguardo alla commercializzazione a distanza di monete antiche. Si vuole, infatti, soddisfare l'esigenza crescente degli operatori ed esperti del settore di assumere una maggiore consapevolezza dei risvolti giuridici derivanti dalla commercializzazione di particolari beni, quali quelli di interesse numismatico. Al fine di illustrare e chiarire gli aspetti normativi che ruotano intorno al mondo del commercio numismatico, si comincia dando spazio ai quesiti informativi sulle generali problematiche giuridiche sottese alla commercializzazione di monete. Le attività e i servizi dello Studio Legale Finocchiaro sono presentati sul sito studiolegalefinocchiaro.it cui ci si può rivolgere per consulenze personalizzate.
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Ordinario di Diritto di internet e di Diritto Privato nell'Universita' di Bologna
Studio legale Finocchiaro
Palazzo Bocchi
Via Goito 16
I-40126 Bologna
www.studiolegalefinocchiaro.it
Email. giusella.finocchiaro@studiolegalefinocchiaro.it
Tel. +39 051 221309
Fax +39 051 220279
Risposta - Secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4°, lett. b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono da considerarsi beni culturali le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico. Se questi beni di interesse numismatico, con le descritte caratteristiche, non appartengono allo Stato, alle regioni, ad enti pubblici territoriali, ad enti ed istituti pubblici, ovvero a persone giuridiche private, la qualificazione quale bene culturale non è automatica, richiedendo un provvedimento di natura amministrativa che ne accerti l'interesse culturale: solo a seguito di questa dichiarazione la cosa diventa "bene culturale".
Risposta - La principale conseguenza derivante dalla qualificazione di un bene quale bene di interesse culturale è la sottoposizione alla disciplina contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente modificato ed integrato. Con particolare riguardo alle cose di interesse numismatico, occorre evidenziare che, ai sensi del combinato disposto di cui all'Allegato A e all'Allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le collezioni di interesse numismatico, se hanno un valore inferiore ad euro 46.598.00 (quarantaseimilacinquecentonovantotto), non sono sottoposte alle norme concernenti gli obblighi di denuncia dell'attività commerciale, l'esportazione e la restituzione.
Risposta - L'art. 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che "chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione ai fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza" (...).
La norma quindi impone al venditore di dichiarare attraverso un attestato di autenticità o un'autocertificazione la provenienza e l'epoca del bene venduto, senza tuttavia precisare le modalità di adempimento di questo obbligo di trasparenza e di informazione nei confronti dell'acquirente.
Non prevedendo particolari formalismi, la disposizione in commento consente al venditore di scegliere la modalità più opportuna per l'adempimento dell'obbligo, assumendosene, sotto il profilo contrattuale, le responsabilità conseguenti. D'altronde, il venditore può non essere un esperto d'arte ovvero non avere la perizia necessaria per attestare l'autenticità del bene e così rivolgersi alle competenze di un terzo.
In linea generale, occorre, tuttavia, evidenziare che all'obbligo del venditore si affianca il dovere di diligenza in capo all'acquirente, il quale deve valutare le circostanze oggettive dell'offerta per evitare acquisti non consapevoli.
Risposta - L'art. 64 del Codice dei beni culturali (di seguito denominato più semplicemente "Codice") tace sulle conseguenze di un'eventuale violazione degli obblighi informativi da parte del venditore.
Sempre che il comportamento del venditore non sia inquadrabile quale contraffazione, le conseguenze sotto il profilo negoziale non possono che prospettarsi in via interpretativa.
Una lettura sistematica del Codice, condotta alla luce dei principi in materia contrattuale, induce, infatti, a ritenere che in caso di violazione degli obblighi informativi posti a carico del venditore, l'acquirente possa chiedere l'annullamento del contratto per errore, fornendo la prova dell'essenzialità e della riconoscibilità dell'errore.
Un'altra possibilità potrebbe essere quella di ritenere il comportamento del venditore qualificabile quale dolo omissivo e chiedere l'annullamento del contratto, sempre che si accerti che l'acquirente, se informato, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.
Risposta - Il procedimento di verifica dell’interesse culturale è previsto dall’art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La valutazione circa la sussistenza di tale interesse (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) può avvenire o d’ufficio, a cura della competente Soprintendenza, oppure su richiesta specifica proveniente dal soggetto al quale le cose appartengono.
Saranno, in seguito, i competenti organi ministeriali a verificare in concreto la sussistenza dell’interesse. Questo avverrà sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, per garantire l’uniformità delle valutazioni.
Se l’accertamento dà esito positivo, verrà redatta una apposita dichiarazione ed il bene si considera soggetto alle disposizioni codicistiche. Viceversa, in caso di assenza dell’interesse culturale, il bene sarà sottoposto alle usuali norme civilistiche. Vale la pena di sottolineare che l’attuale normativa prevede comunque l’assoggettamento al Codice dei beni mobili appartenenti allo Stato, Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro, la cui esecuzione risalga a più di cinquanta anni, anche in assenza di verifica.
Risposta - Il Codice dei beni culturali prevede che avverso il provvedimento conclusivo della verifica o avverso la dichiarazione dell’interesse culturale sia ammesso ricorso al Ministero.
Il ricorso può basarsi su motivi di legittimità o di merito, deve essere proposto nel breve termine di trenta giorni dalla notifica della provvedimento e comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.